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Legge regionale agriturismo Lazio

Testo tratto da

Regione Lazio

(ottobre 2021)

Regolamento regionale 1 Dicembre 2017 n. 29 (nota A)

  • BUR 5 Dicembre 2017, n.97
  • Testo vigente al: 
  • Regolamento delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni
  • CAPO I
    (DISPOSIZIONI GENERALI)

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni, di seguito denominata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa in materia di attività agrituristiche.


    Art. 2
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni, che svolge attività agrituristica;
    b) attività agrituristica: l'attività  di cui all’articolo 2 della legge,  esercitata nel rispetto dei limiti previsti  dall’articolo 14 della legge, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per  la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-¬98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) e, se società cooperativa, iscritta, altresì, all'albo regionale delle cooperative. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole tradizionali che in ogni caso devono comunque rimanere prevalenti;
    c) ricezione e ospitalità:  la ricezione è l’attività con cui l’operatore agrituristico riceve, nell’arco della giornata, nelle proprie strutture ed aree, i fruitori dell’agriturismo, che possono essere singoli o gruppi, interessati alla conoscenza dei cicli di lavorazione, allo svago, al ristoro, alla degustazione organizzata  e spuntino; l’ospitalità è l'attività  con  cui l'operatore  agrituristico  mette  a  disposizione  dei  propri  clienti    locali    idonei  all'alloggiamento  o soggiorno, di  seguito  denominata  attività  di alloggio agrituristico, o accoglie in  spazi  aperti  destinati alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di  pernottamento autonomi e mobili,  di  seguito denominata attività di campeggio agrituristico;
    d) ristoro agrituristico: l'attività con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande, di seguito denominata attività di somministrazione o ristoro agrituristico, mediante servizio assistito di somministrazione;
    e) operatore del settore alimentare: ai sensi del Regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, ove per impresa alimentare si intende il soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
    f) prodotti aziendali o di produzione aziendale: i prodotti ottenuti e lavorati dall'impresa agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne, nonché i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati, acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta ad esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive specifici accordi, di durata almeno triennale, di cui all’articolo 5. I documenti relativi a tali accordi sono conservati presso l’azienda agricola;
    g) prodotti tipici regionali certificati: i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), i prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), le Specialità tradizionali garantite (STG), i vini IGT, DOC, DOCG;
    h) prodotti tipici regionali tradizionali: prodotti agroalimentari, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449) e al D.M. 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), le cui tecniche di lavorazione, conservazione, stagionatura, risultano consolidate da almeno venticinque anni. Tale accezione non permette la certificazione di qualità ma, esclusivamente, la possibilità di accedere a deroghe igienico-sanitarie per salvaguardare la microflora specifica e il prodotto stesso. I prodotti regionali tradizionali sono inseriti nell’Elenco Nazionale istituito ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n. 350/1999;
    i) degustazione organizzata: l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione di prodotti aziendali e di prodotti tipici regionali, ivi compresa la mescita di vino;
    l) somministrazione di spuntini: servizio per il consumo sul posto di prodotti dell’azienda tal quali o sottoposti a preparazioni, serviti o resi disponibili sotto forma di assaggi o panini e consumati in sostituzione, o al di fuori, dei pasti principali, nonché esposti come tali al pubblico e nel menù. Diversamente le somministrazioni di alimenti e bevande sono considerate pasti;
    m) aree svantaggiate: le aree individuate dalla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) e successive modificazioni;
    n) Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA): piano disciplinato dall’art. 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni;
    o) Commissione Agraria: commissione istituita e disciplinata dall’articolo 57, comma 6, della l.r. 38/99;
    p) connessione: legame che intercorre tra azienda dell’impresa agricola e attività agrituristica e si realizza con l’utilizzo delle risorse aziendali e territoriali;
    q) zone territoriali omogenee E): le parti del territorio destinate ad usi agricoli ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 675 del 1967";
    r) aree a vocazione e conduzione agricola: superfici non classificate “E” ai sensi del D.M. 1444/1968, che presentano peculiarità agrosilvopastorali ovvero sulle quali eserciti la propria attività un’impresa agricola.


    Art. 3
    (Connessione tra attività agricola e attività agrituristica)

    1. L’attività di agriturismo, compresi i servizi integrati ed accessori previsti all’articolo 6, è esercitata in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali cosi come definite all’articolo 2 della legge, che rimangono prevalenti, in modo permanente.  Ai fini del calcolo della prevalenza, per la presente normativa, sono considerate attività agricole tradizionali anche le attività di trasformazione dei prodotti agricoli quando i prodotti stessi provengano da produzione diretta aziendale per almeno più del 50% della loro quantità complessiva.
    2. Il tempo lavoro­medio convenzionale, di seguito denominato tempo lavoro, è quantificato in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agricole tradizionali e in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agrituristiche, compresi i servizi integrati e accessori.
    3.  Per la quantificazione del tempo lavoro si tiene conto:
    a) per le attività agricole tradizionali: della superficie, dell’ordinamento colturale e produttivo dell’azienda, nonché del coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3, della legge;
    b) per l’attività agrituristica: delle diverse tipologie di ricezione ed ospitalità di cui alle lettere c), d), i) e l) dell’articolo 2 del presente regolamento e dei relativi periodi di svolgimento.
        4.  Al fine di determinare il tempo lavoro si considerano:
    a) per l’attività agricola tradizionale: i valori medi di impiego di manodopera contenuti nelle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2 della legge, moltiplicandoli per gli ettari, o frazioni di ettari, per le varie attività agricole svolte in azienda, nonché per l’attività amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell’attività agricola;
    b) per l’attività agrituristica: i valori medi di lavoro per le attività agrituristiche contenuti nelle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, della legge, moltiplicandoli per il numero dei posti letto offerti, per il numero dei pasti somministrati e per tutte le altre attività definite dall’articolo 2 della legge stessa, nonché per gli obblighi amministrativi e contabili necessari allo svolgimento dell’attività agrituristica.
    5. La quantificazione del tempo lavoro è effettuata dall’operatore agrituristico che la dichiara nella SCIA ed accertata dal comune competente ai sensi dell’articolo 18 della legge, oltre che dalla Direzione regionale competente in materia di agriturismo, di seguito denominata direzione regionale, nell’ambito dei controlli di propria competenza.


    Art. 4
    (Coefficiente correttivo)  

    1. La Direzione regionale per le finalità di cui all’articolo 14, comma 3 della legge, determina un coefficiente correttivo del tempo di lavoro agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali protette e per le aziende riconosciute biologiche. Le tabelle dei coefficienti correttivi sono aggiornate con cadenza triennale e pubblicate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.


    Art. 5
    (Criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande)

    1. Fermi restando i limiti previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 14 della legge, le materie prime utilizzate per la produzione dei pasti e delle bevande somministrate sono:
    a) materie prime di produzione propria, nella quota minima del 35%;
    b) materie prime e prodotti acquistati presso artigiani che possano certificare la provenienza regionale o presso produttori agricoli singoli o associati della regione, ivi compresi i prodotti ittici di mare o d'acqua dolce, i prodotti tipici e tradizionali della regione per la restante parte.
    c) materie prime e prodotti di produzione non regionale, in misura non superiore al 15%;
    In ogni caso la somma dei prodotti di cui alle lettere a) e b) deve complessivamente rappresentare, annualmente, almeno l’85% delle materie prime utilizzate.
    2. Per le imprese agrituristiche che concludono con altre imprese agricole della zona accordi, di durata almeno triennale, per la fornitura permanente di materie prime o prodotti, la quota di produzione propria di cui alla lettera a) del comma 1, può essere ridotta dal 35% al 25%; per contro la quota di cui alla lettera b) del comma 1 può essere aumentata di 10 punti percentuali (resta ferma la quota minima dell’85% delle materie prime e dei prodotti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma).
    3. La percentuale dei prodotti è calcolata in base al costo degli alimenti al prezzo di acquisto. Il conteggio è effettuato tenendo conto degli importi totali risultanti dalle fatture di acquisto e dei passaggi interni registrati nell’arco dell’anno.
    4. Ai prodotti aziendali che vengono ceduti all’azienda agrituristica mediante movimento interno di beni con emissione di specifica documentazione fiscale a norma di legge, può essere applicato il più probabile valore di mercato rilevato dai prezziari della CCIAA o dei mercati agricoli della zona, o in alternativa, nel caso in cui l’azienda svolga anche attività di vendita diretta, i prezzi di vendita effettivamente realizzati nell’anno solare precedente. In quest’ultimo caso i prezzi applicati sono comunque confrontati, in sede di controllo, con i valori standard utilizzati dalla regione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale ed eventuali scostamenti superiori al 20% devono essere adeguatamente motivati dall’imprenditore.
    5. In deroga alla lettera a) del comma 1, negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell’azienda agricola, purché per l’80% del costo totale sia di origine agricola laziale.
     6. Nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l’utilizzo di prodotti, in deroga alle lettere a), b) e c) del comma 1, per un quantitativo non superiore al 15% del costo totale.
     7.  Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità naturali, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, è data comunicazione al Comune in cui ha sede l’azienda, il quale dopo opportune verifiche, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività. L’origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti insieme al prezzo delle pietanze tramite informazione scritta riportata nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.


    Art. 6
    (Servizi integrati e accessori all’attività agrituristica)

    1. Le attività ricreative e culturali di cui all’art. 2 comma 3 lett. d) della legge possono svolgersi in maniera autonoma rispetto alle attività agrituristiche riferite all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, purché le attività stesse siano svolte in regime di connessione con le attività agricole tradizionali e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 96/2006. Quando si verifichino tali condizioni le attività rientrano nelle attività multifunzionali individuate all’art. 2 della legge.
    Qualora per le attività ricreative e culturali di cui all’art. 2, comma 3, lett. d) della legge non sussista la connessione con le risorse agricole aziendali e/o con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale, tali attività sono considerate servizi integrati e accessori all’attività agrituristica. Esse non generano un corrispettivo autonomo e possono essere offerte ai soli ospiti che fruiscono delle attività agrituristiche. Rientrano tra i servizi integrati e accessori anche le piscine e le attività inerenti la cura del benessere e della salute.
    2. Ai fini della fornitura dei servizi integrati e accessori possono essere individuati, all’interno degli edifici aziendali, locali da destinare, all’occorrenza, al riparo ed all’accoglienza degli ospiti. Al medesimo scopo può essere adibita anche la sala di ristorazione nei giorni e negli orari in cui non sia utilizzata per la somministrazione dei pasti. In ogni caso la superficie da destinare alle attività sopradescritte non può oltrepassare la soglia del 10% della superficie agricola totale (SAT) e comunque non può essere superiore ai 10.000 mq.
    3. Il tempo lavoro per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, qualora non inserito in tabelle ora lavoro è dichiarato, ai fini del calcolo della prevalenza di cui all’articolo 3 dall’operatore agrituristico in sede di SCIA sulla base di una specifica analisi. Tale analisi è soggetta a valutazione di congruità da parte del comune competente attraverso la commissione agraria. In ogni caso il tempo lavoro destinato ai servizi integrati e accessori non può oltrepassare il 15% del tempo lavoro complessivamente dedicato all’attività agrituristica.

    Art. 7
    (Disciplina delle trasformazioni degli immobili destinati all’attività di agriturismo)

    1. L’utilizzo degli immobili per attività di agriturismo è consentito con le modalità previste all’articolo 15 della legge. In ogni caso, fermo restando l’impossibilità di realizzazione di nuova edificazione da destinare ad attività agrituristiche, tranne nei casi previsti dal comma 4 dello stesso art. 15 della legge regionale 14/2006, per l’esercizio delle attività di agriturismo possono essere utilizzati:
    a) i locali situati nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo;
    b) gli edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia in aree a vocazione agricola;
    c) i locali e gli edifici presenti sul fondo a destinazione urbanistica diversa da quella rurale, senza che ciò comporti cambio di destinazione d’uso dell’edificio;
    d) i locali e gli edifici nella disponibilità dell’impresa agricola, ubicati esternamente al fondo, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano compresi nello stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l’azienda agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti necessari alla conduzione del fondo. In tal caso i locali e gli edifici devono possedere e conservare caratteristiche di spiccata ruralità.
     2.  È sottoposta alla presentazione di un PUA:
    a) l’introduzione, anche attraverso trasformazione edilizia, delle attività agrituristiche negli edifici e nei locali di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma.
    b) La modifica della tipologia dell’offerta agrituristica all’interno degli immobili di cui alle lettere b), c) e d) di cui al precedente comma.

    CAPO II
    REQUISITI  TECNICI

    Art.8
    (Requisiti strutturali, igienico­sanitari e di sicurezza)

    1. Gli immobili e le strutture da destinare all’esercizio delle attività di agriturismo, devono essere conformi ai requisiti strutturali, igienico­sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia nonché dalla legge regionale e dal presente regolamento.
    2. Al fine di tener conto delle caratteristiche architettoniche e di ruralità, per le eventuali opere di ristrutturazione di immobili e strutture già esistenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, sono consentite le seguenti deroghe alla normativa, regionale e comunale, vigente:
    a) altezza media minima di 2,50 metri;
    b) rapporto aereo­illuminante pari al valore di 1/12.
    3. Gli immobili e le strutture possono essere approvvigionate da acquedotto pubblico, consortile, o privato censito e codificato, la cui acqua è già regolarmente sottoposta ai controlli interni del Gestore o proprietario, e al controllo esterno da parte dell’Autorità competente, come previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). Nel caso in cui l’operatore agrituristico documenti per l’edificio l’impossibilità, o comunque la difficoltà, di allacciamento ad un acquedotto è possibile consentire l’approvvigionamento autonomo da sorgente o pozzo privati; in questo caso l’operatore agrituristico deve richiedere all’ASL competente per territorio, il Giudizio d’Idoneità dell’acqua destinata al consumo umano emunta dal pozzo/sorgente privato ai sensi del
    d.lgs. n. 31/2001 e del Decreto Ministero della Sanità 26.3.1991 (Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all’attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 6 aprile 1987, n.183).
    L’Autorità sanitaria competente, accerta che l’acqua utilizzata nell’esercizio risponda ai requisiti fissati dal D.lgs. n. 31/2001 e s.m.i ovvero che non contenga microrganismi o sostanze nocive tali da incidere direttamente e/o indirettamente sulla salute umana o sulla qualità igienicosanitaria degli alimenti prodotti e/o somministrati.
    Si potrà pertanto consentire di utilizzare acqua che non possiede ancora il certificato di potabilità ai sensi del Decreto Ministero della sanità 26.3.1991, ma per la quale è stata acquisita la certezza che abbia i requisiti parametrici di sicurezza previsti dalla legge per l’acqua destinata al consumo umano.
    A tale scopo nel contesto dell’istruttoria finalizzata alla registrazione dell’attività, l’operatore agrituristico dovrà documentare:
    a)  Giudizio di idoneità dell’acqua, destinata al consumo umano rilasciato dall’Autorità sanitaria.
    b)  Autorizzazione alla ricerca/derivazione dell’acqua rilasciata dalla Provincia competente o almeno copia conforme della domanda ad essa regolarmente inoltrata.
    c)  Idoneità delle opere di captazione, raccolta, trasporto, dei materiali utilizzati, eventuale trattamento mediante relazione/progetto/documentazione sottoscritti da professionista abilitato.
    d)  Assenza di centri di pericolo certi o potenziali nell’area interessata, mediante relazione tecnica redatta da professionista abilitato.


    Art. 9
    (Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento)

    1. I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilità ed agibilità, posseggono i requisiti strutturali ed igienico­sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.
    2. Per i locali destinati all’ospitalità devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo.
    3. La ricettività delle camere ad uso agrituristico, fermo restando i limiti di cui al comma 4 all’articolo 14 della legge, è così determinata:
    a)  superficie minima di 8 metri quadrati per le camere da un letto;
    b) superficie minima di 12 metri quadrati per le camere a due letti, con incremento di 5 metri quadrati di superficie per ogni letto in più; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in ogni caso arrotondata all’unità superiore;
    c)  altezza media minima di 2,50 metri.
    d) a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto purché sia comunque garantita la cubatura di 8 metri cubi per ogni posto letto aggiunto;
    4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l’adeguamento in altezza al minimo previsto, può essere consentita la riduzione dell’altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto letto non sia inferiore a 20 metri cubi per le camere ad un letto e per i locali servizi e a 30 metri cubi per le camere a due letti.
    5. La ricettività in unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno è così determinata:
    a) per le unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina la superficie minima è fissata in metri quadrati 26 e possono esservi alloggiate fino a 4 persone;
    b) per le unità abitative nelle quali possono essere alloggiate 5 o più persone la superficie minima di cui alla lettera a) è aumentata di 8 metri quadrati per ogni persona oltre alla quarta;
    6. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni 10 persone.
    Sia per gli alloggi che per gli spazi aperti sono garantite le dotazioni e i servizi minimi di cui all’allegato 1.
    7.  Le dotazioni e i servizi minimi di cui al comma precedente possono essere modificati e/o integrati dalla Direzione regionale competente con atto dirigenziale.

    Art. 10
    (Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti)

    1.  La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche e integrazioni.
    2. Al fine del corretto esercizio delle attività agrituristiche e tenuto conto delle caratteristiche delle stesse, nel rispetto della normativa comunitaria, sono stabilite le disposizioni tecniche in materia igienico sanitaria, riportate nell’allegato 2 “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione degli alimenti”. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme igienico sanitarie vigenti.
    3. Le disposizioni tecniche in materia igienico sanitaria di cui al comma precedente possono essere modificate e/o integrate dalla Direzione regionale competente con atto dirigenziale.

    Art. 11
    (Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti)

    1. La superficie delle singole piazzole per l’ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili non può essere inferiore a 40 metri quadrati. Le piazzole sono sistemate in modo tale da assicurare un efficiente drenaggio e limitare la formazione di polvere, anche tramite o l’inerbimento del terreno, o l’utilizzo di materiali comunque compatibili con l’ambiente rurale.
    2. L’ombreggiamento delle piazzole può essere effettuato con alberi ovvero con apposite coperture realizzate con materiali di origine naturale, quali legno o cannucce.
    3. L’attività di ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori è svolta nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza, ed assicura, in particolare:
    a) la fornitura di acqua potabile ed elettricità in prossimità delle piazzole;
    b) la presenza di un impianto elettrico a colonnine con punti luce adatti a consentire la fruizione della 
         viabilità e l’illuminazione dei servizi;
    c) l’utilizzo di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento rifiuti;
    d) la possibilità di utilizzare servizi igienici e di lavanderia;
    e) la disponibilità di attrezzature destinate al  lavaggio  stoviglie  installate  in uno  spazio distinto da quello destinato alla lavanderia.
    4. Nel caso di sosta esclusiva di autocaravan, come definiti dall'articolo 54, comma i, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), le piazzole hanno una superficie minima di 40 metri quadrati ciascuna, e devono essere dotate di almeno una presa elettrica ogni quattro piazzole, una presa d'acqua ed un impianto igienico­sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.


    Art.12
    (Conduzione delle piscine)

    1. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, sono classificate private ad uso collettivo fino ad una superficie di 160 metri quadri e profondità media dell’acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque.
    2. L’imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato, è responsabile della conduzione, dell’igiene, della funzionalità della piscina nonché della sicurezza dei bagnanti, laddove non è obbligatoria la presenza del bagnino.
    3. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico­sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo tra Stato ­ Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 ed, in particolare, di quanto ivi stabilito per le piscine ad uso collettivo.
    4. L’uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti dell’agriturismo.
    5. Il responsabile della piscina cura l’elaborazione e l’applicazione di un manuale di autocontrollo della sicurezza, nonché l’elaborazione e il rispetto del regolamento d’uso da parte degli ospiti.
    6. Il responsabile della piscina deve essere reperibile per qualsiasi necessità di intervento sollecitata dagli ospiti, vigila scrupolosamente sull’efficienza degli impianti tecnologici, adotta documentati programmi di manutenzione, cura lo stato di pulizia della vasca e dell’area ad essa pertinente.
    7. Il manuale di autocontrollo indica sinteticamente gli interventi necessari a mantenere in sicurezza l’uso della piscina, il calendario di ciascuno di essi, il controllo periodico di corretta esecuzione nonché il nominativo e le mansioni degli eventuali collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati i suddetti interventi.
    8. Il regolamento d’uso della piscina è affisso all’ingresso della piscina ed è consegnato agli ospiti. In esso sono indicati, in particolare:
    a) se la vasca non è vigilata, il divieto di ingresso per i minori di anni 16 non accompagnati;
    b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
    c) il divieto di fare tuffi;
    d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;
    e) l’obbligo di uso della cuffia copricapo durante il bagno;
    f) l’obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
    g) l’obbligo di utilizzare ciabatte nell’area circostante la vasca;
    h) l’ubicazione dei più vicini servizi igienici;
    i) gli orari di accesso in piscina;
    l) il nominativo ed i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
    m) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
    9. L’accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti e devono essere comunicati a tutti gli ospiti ovvero visibili in aree comuni o all’interno degli alloggi.
    10. L’ingresso della piscina è costituito da un apposito cancelletto e l’area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.
    11. In prossimità dell’ingresso sono situate una doccia ed una vasca bagnapiedi, che consenta l’immersione completa di piedi e calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
    12. Le acque di scarico della piscina possono essere utilizzate per l’innaffiamento del terreno previa declorazione naturale, in vasca per una settimana, ovvero artificiale, mediante apposito impianto di declorazione. Le operazioni di svuotamento della vasca e il metodo per esse adottato sono registrate nel manuale di autocontrollo.


    Art. 13
    (Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali)

    1. Nel corso degli eventi con finalità promozionali di cui all’articolo 24, comma 3, della legge, al fine di far conoscere e valorizzare i prodotti agro­alimentari tipici del territorio, possono essere somministrati pasti nonché altri alimenti non riferibili a pasti completi, quali spuntini e degustazioni.
    2. Per la preparazione dei pasti, degli spuntini e delle degustazioni possono essere utilizzate la cucina dell’imprenditore agricolo e/o zone cottura poste all’aperto, nello spazio destinato agli eventi, purché sia adibito allo scopo, un piano di lavoro lavabile e disinfettabile; qualora il piano di lavoro sia delimitato da pareti, le stesse devono essere lavabili e disinfettabili.  Per la preparazione all’aperto occorre adottare le necessarie cautele per proteggere gli alimenti da polvere e insetti.
     3. Qualora per gli spuntini e per le degustazioni non venga utilizzato materiale di carta o plastica biodegradabile, sono disponibili attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie.
    4. L’attività di somministrazione di pasti, spuntini e degustazioni è accompagnata da attività informativa sui prodotti tipici offerti e sui relativi metodi di produzione.
    5. La prevalenza dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge, è assicurata quando gli stessi rappresentano almeno il 70 per cento in termini di prezzo di acquisto del valore complessivo dei pasti e bevande somministrati nel corso degli eventi.


    CAPO III
    FINANZIAMENTI DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE


    Art. 14
    (Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti)

    1. La concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 12 della legge può essere effettuata attraverso appositi bandi predisposti dalla Regione. Nella concessione dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell’ordine:
    a) per quanto riguarda i requisiti soggettivi, a:
    1) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
    2) giovani agricoltori;
    3) imprenditori donne;
    b) per quanto riguarda la localizzazione delle aziende, che le stesse si trovino in:
    1) zone svantaggiate, come individuate   ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;
    2) zone di maggiore interesse agrituristico, secondo la definizione del piano regionale di cui all’articolo 7 della legge.
    2. La struttura regionale competente, previa verifica dell’ammissibilità della domanda, della completezza e regolarità della documentazione allegata, determina l’ammontare della spesa ammissibile da finanziare.
    3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».


    Art. 15
    (Vincolo di destinazione d’uso)

    1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui all’articolo 12 della legge, pena la revoca degli stessi, sono soggetti all’apposizione del vincolo di destinazione d’uso per un periodo di dieci anni per gli immobili e di cinque anni per le attrezzature, a decorrere dalla data di liquidazione del finanziamento.
    2. Il vincolo di destinazione d’uso risulta da apposito atto d’obbligo da trascrivere, a proprie spese, a cura dei beneficiari dei finanziamenti, che ne presentano una copia alla struttura regionale.
    3. L’elenco dei beni sottoposti al vincolo di destinazione d’uso è tenuto presso la struttura regionale competente.


    CAPO IV
    VERIFICA E TUTELA DELLA PERMANENZA E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA


    Art.16
    (Segnalazione certificata di inizio attività SCIA)


    1. Per le attività agrituristiche già attive e autorizzate dal comune competente alla data in vigore della legge regionale n.12/2016 che modifica la legge regionale non ricorre l’obbligo di presentazione della SCIA entro i termini e con le modalità previste dall’ art.18 comma 6 della legge regionale.
    2. I comuni, in occasione della verifica della Scia, accertano anche quanto previsto dall’ art. 17 comma 4 della legge regionale.
    3. Nel caso di presentazione di una SCIA non collegata ad un PUA i Comuni devono accertare sia in caso di avvio dell’attività agrituristica, sia in caso di variazione della medesima, oltre a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, anche il rispetto dei rapporti di connessione e complementarietà riportati in una Relazione Agronomica sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all’albo professionale, dalla quale risultino:
    a) le attività di agriturismo da svolgere, scelte tra quelle definite dall’articolo 2 della legge, specificando per ognuna la tipologia, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e le ore di lavoro necessarie calcolate in base alle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, della legge stessa;
    b) le strutture e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attività agrituristiche;
    c) la superficie aziendale complessiva, con identificazione catastale e planimetrica;
    d) la destinazione colturale dell’azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie;
    e) il carico di bestiame;
    f) il parco macchine aziendale;
    g) la descrizione dei fabbricati, con relativa identificazione catastale e destinazione d’uso;
    h) per ogni coltura ed attività agricola, il numero di ore lavoro annuo;
    i) il numero dei soggetti occupati in azienda, specificando se familiari o dipendenti, se a tempo indeterminato, determinato o parziale, nonché le ore di lavoro impiegate da ciascuno, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 14 della legge, distinte tra attività agricole ed attività agrituristiche.
    4. Gli operatori agrituristici comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze all’Agenzia Regionale per il turismo di cui all’art. 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e s.m.i. (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. La trasmissione dei dati on line avviene attraverso il sistema informativo RADAR, accessibile sia dal Portale istituzionale regionale sia dal Portale www.visitlazio.it 


    Art. 17
    (Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo)

    1. L’Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, di seguito denominato elenco, è unico a livello regionale.
    2 . I dati per l'iscrizione all’elenco e le eventuali variazioni agli stessi sono forniti, in modalità digitale, dai Comuni competenti entro i 30 giorni successivi all’avvenuta verifica della SCIA cosi come previsto all’art. 18 della legge. I Comuni con le medesime modalità comunicano le cessazioni delle attività e i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 27 della legge.
    3. I dati che i Comuni devono fornire ai fini dell’iscrizione nell’elenco sono i seguenti e riportati nel modello di cui all’ Allegato 3:      
    a) anagrafica dell’impresa agrituristica, comprensiva della denominazione dell’attività ed indicazione della sede legale e delle sedi operative;
    b) riferimenti della SCIA e della comunicazione di cessazione della stessa;
    c) attività agricole esercitate e superfice aziendale complessiva (SAT);
    d) metodo utilizzato: convenzionale, biologico, integrato, biodinamico;
    e) tipologia delle attività agrituristiche svolte, capacità ricettiva e periodi di svolgimento per ciascuna attività e relativamente all’attività di ospitalità:
    1) se viene effettuata in camera, in appartamento o in spazi aperti;
    2) la capacità ricettiva prevista rispetto a quella massima consentita;
    3) l’eventuale offerta agli ospiti del servizio di ristorazione, con indicazione del numero dei posti a sedere;
    f) numero dei fabbricati e dimensioni complessive presenti in azienda agricola e numero e dimensioni complessive della quota parte dei fabbricati destinati all’attività agrituristica e loro georeferenziazione;
    g)  eventuale concessione di contributi, specificandone finalità ed entità cosi come previsto nell’art. 14 del presente regolamento;
    h) elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d’uso nonché durata del vincolo stesso cosi come previsto nell’art. 15 del presente regolamento.
    4. Eventuali modifiche dello schema di trasmissione dei dati può essere approvato dalla Direzione regionale competente con atto dirigenziale.
    5. La direzione regionale competente, sulla base dei dati forniti dai comuni, aggiorna l’elenco e lo rende pubblico sul sito della Regione Lazio.

    Art. 18
    (Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l’attribuzione della classificazione e concessione in uso del marchio nazionale “Agriturismo Italia”)

    1. Le aziende agrituristiche, che offrono servizio di pernottamento, alloggio e/o agri-campeggio, con o senza la prestazione di altri servizi, sono classificate ai sensi del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2013 “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
    2. La classificazione è articolata in cinque categorie ed è evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli. La categoria di classificazione “uno” è attribuita comunque alla azienda agrituristica che offre soltanto le attrezzature ed i servizi minimi previsti al momento dell’inizio dell’esercizio dell’attività a seguito della presentazione al comune competente della SCIA ai sensi dell’articolo 18 della legge; le categorie di classificazione dalla “due” alla “cinque” sono attribuite in base alla conformità delle aziende agrituristiche ai requisiti di cui all’Allegato 4.
    3. L' azienda agrituristica, già iscritta o dopo l’iscrizione all’elenco regionale, si attribuisce sulla base dei requisiti posseduti, una categoria di classificazione di cui al D.M. 13 febbraio 2013, accedendo al portale www.agriturismoitalia.gov.it seguendo la procedura on line.   
    4. L’operatore agrituristico compila  la  domanda  di  classificazione  presente sul portale e la trasmette all’ARSIAL tramite PEC. L’ARSIAL verifica la corretta compilazione della domanda e della documentazione allegata e ne prende atto accettando sul portale la classificazione auto-dichiarata. L’accettazione della domanda da parte di ARSIAL comporta l’automatico inserimento della classe auto-dichiarata nel portale.
    5. L’ARSIAL provvede successivamente, con apposito piano dei controlli alla verifica in campo dei requisiti.
                 6.  A seguito dei controlli in caso di non conformità a quanto dichiarato, l’ARSIAL provvede a comunicare al Ministero la modifica della classificazione.
    7. In caso di variazioni dei requisiti relativi alla classificazione, l’operatore agrituristico provvede ad aggiornare la classificazione con la stessa procedura descritta al comma 3.
     8. La procedura informatizzata prevede la dichiarazione di impegno al rispetto delle norme di uso del marchio nazionale “Agriturismo Italia”.
    9. Il marchio nazionale “Agriturismo Italia” - ai sensi del Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 “Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’Agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo”, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -   in abbinamento alla simbologia di classificazione, è concesso in uso alle aziende agrituristiche che rispettano i seguenti requisiti:
    a) esercitano l’attività agrituristica a norma di legge nel territorio della Regione Lazio;
    b) sono classificate, secondo quanto previsto al presente articolo;
    c) sottoscrivono la dichiarazione di impegno al rispetto delle norme d’uso del marchio di cui all’Allegato 4.
    10. Il marchio nazionale “Agriturismo Italia”, è concesso in uso anche alle aziende agrituristiche che non offrono servizio di ospitalità purché ricorrano le condizioni previste al precedente comma di cui alla lettera a) e c). La Regione Lazio adotta le modalità applicative d’uso del marchio nazionale dell’“Agriturismo Italia” i cui contenuti vengono riportati nell’Allegato 4 al presente regolamento. Le caratteristiche del marchio e della targa sono visibili sul portale dal quale è possibile scaricare il kit per la realizzazione della targa stessa.

    Art. 19
    (Controlli)

    1. Ai sensi dell’art. 19 della legge, la direzione regionale competente esegue i controlli periodici, sulla permanenza dei requisiti di idoneità all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 17 della legge.
    2. Il regime dei controlli è incentrato sull’individuazione delle difformità tra quanto dichiarato nella SCIA e quanto invece riscontrato al momento del controllo medesimo in merito ai seguenti elementi:
    a) permanenza dei requisiti giuridici e amministrativi dell’impresa agricola;
    b) permanenza dei requisiti di connessione ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento;
    c) rispetto dei limiti di cui all’articolo 14 della legge e del presente regolamento;
    d) mantenimento del vincolo di destinazione d’uso di cui all’ articolo 15 del presente regolamento.
    3. Il controllo è effettuato con cadenza triennale, a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco regionale.  A tal fine i soggetti iscritti presentano la relazione tecnica di cui all’art. 19 della legge e l’autodichiarazione dei requisiti di cui all’art 17 comma 1 della legge. Il controllo è effettuato sia mediante la verifica della relazione tecnica, sia attraverso apposito sopralluogo.
    4. La relazione tecnica di permanenza dei requisiti dell’attività agrituristica di cui all’articolo 19, comma 1, della legge, è redatta e sottoscritta da un dottore agronomo o forestale, o da un perito agrario, ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali.
    5. La direzione regionale competente con proprio atto dirigenziale predispone la check list  dei controlli .


    Art. 20
    (Sanzioni)

    1. La direzione regionale competente provvede all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità previste dall’articolo 27 della legge. L’irrogazione di tali sanzioni è effettuata dai comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni. 


    Art. 21
    (Disposizioni transitorie)

    1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 6, della legge, le imprese agrituristiche già iscritte negli elenchi provinciali sono iscritte nell’elenco regionale.
    2. Le piscine preesistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono classificate private ad uso collettivo anche se di superficie e profondità superiori ai limiti indicati.


    Art. 22
    (Abrogazioni)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, le seguenti disposizioni:
    a) regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 (Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006 n.14 “Norme in materia di agriturismo e di turismo rurale”, relative all’agriturismo);
    b) regolamento regionale 17 marzo 2014 n.6 (Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente: "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo”).   


    INDICE

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    • Art. 1 ­ Oggetto
    • Art. 2 ­ Definizioni
    • Art. 3 ­ Connessione tra attività agricola e attività agrituristica
    • Art. 4 – Coefficiente correttivo
    • Art. 5 - Criteri e limiti per la somministrazione di alimenti e bevande
    • Art. 6 - Servizi integrati e accessori all’attività agrituristica
    • Art. 7 - Disciplina delle trasformazioni degli immobili destinati all’attività di agriturismo


    CAPO II
    REQUISITI TECNICI

    • Art. 8 ­ Requisiti strutturali, igienico­sanitari e di sicurezza
    • Art. 9 ­ Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
    • Art. 10 ­ Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione di alimenti
    • Art. 11 ­ Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti
    • Art. 12 ­ Conduzione delle piscine
    • Art. 13 ­ Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali

    CAPO III
    FINANZIAMENTI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

    • Art. 14 ­ Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
    • Art. 15 ­ Vincolo di destinazione d’uso

    CAPO IV
    VERIFICA E TUTELA DELLA PERMANENZA E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA

    • Art. 16 ­ Segnalazione certificata di inizio attivitଠSCIA
    • Art. 17 - Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo
    • Art. 18 ­ Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l’attribuzione della classificazione
    • Art 19 ­ Controlli
    • Art. 20 - Sanzioni
    • Art. 21 ­ Disposizioni transitorie
    • Art. 22 -  Abrogazioni

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