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Legge regionale agriturismo Molise

Testo tratto da

Regione Molise

(ottobre 2021)

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1.
La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità
TitoloREGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2010, N. 9 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE)
OggettoDisciplina delle attività agrituristiche - Regolamento di attuazione
BollettinoBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 19 del 16 luglio 2011.
Catalogazione01.Agricoltura, foreste, zootecnia, bonifica e irrigazione
36.Turismo e industria alberghiera


Art. 1

(Oggetto)


1. Il presente regolamento detta disposizioni in attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 10, 11, 20, 23 e 26.


Art. 2

(Modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9)


1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale n. 9/2010 sono svolte in azienda, nel rispetto dei requisiti, delle norme igienico-sanitarie e nei limiti massimi derivanti dal calcolo delle tabelle tempo lavoro, di cui agli allegati A e B.

Art. 3

(Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti)


1. Per ospitalità in spazi aperti s'intende la messa a disposizione di superfici aziendali all'aperto destinati a:

a) campeggiatori con tende;

b) campeggiatori con caravan e autocaravan;

c) campeggiatori con roulottes.

2. La superficie delle singole piazzole non deve essere inferiore ai 12 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua, tramite un adeguato ed efficiente drenaggio, e polvere, tramite l'inerbimento del terreno, o l'utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente rurale.

3. Le aree per il campeggio devono essere dotate di acqua potabile e di punti di allaccio per la fornitura elettrica, in quantità adeguata rispetto al numero di piazzole. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori devono essere realizzati in strutture edilizie fisse, in aggiunta a quelli già presenti per le attività di alloggio e somministrazione pasti. Essi, composti da WC, lavabo e doccia, devono essere in ragione di almeno uno ogni tre piazzole. La lavanderia e i lavelli per il lavaggio delle stoviglie possono essere realizzati anche all'aperto, in due spazi distinti. L'area deve essere munita di un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per WC chimici, se la stessa è destinata a campeggio per caravan e autocaravan.

4. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole possono essere utilizzati i servizi igienici, la lavanderia e le forniture d'acqua e di elettricità delle strutture ordinarie dell'azienda agricola

5. La sosta negli spazi aperti dei campeggiatori deve essere di tipo temporaneo e non può in nessun caso superare i tre mesi nell'arco dell'anno.

6. Negli spazi di cui al comma 1 l'attività agrituristica deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, prevedendo almeno due estintori ogni quattro piazzole.


Art. 4

(Piscine)


1. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3 lett. a) della legge regionale n. 9/2010, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, in osservanza alla vigente legislazione e di quanto previsto nell'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. La conduzione della piscina deve prevedere controlli periodici o forme di assistenza programmate. Il titolare dell'azienda agrituristica, o altri soggetti da lui incaricati, è responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti.

3. La piscina deve avere una dimensione massima dello specchio d'acqua di 5 metri per 12 metri, mentre l'altezza massima non può superare 1,30 metri. La stessa deve essere sufficientemente illuminata, sia all'esterno che all'interno della vasca.

4. L'uso della piscina deve essere disciplinato da un apposito regolamento, recante gli orari di ingresso, le modalità di accesso ai minori e le norme comportamentali alle cui regole gli ospiti devono attenersi.


Art. 5

(Somministrazione di pasti e bevande)


1. Nell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande, privilegiando la gastronomia regionale, le produzioni tipiche tradizionali o biologiche e quelli a marchio DOC, DOP, IGT, IGP. e DOCG, ove presenti, agli ospiti che soggiornano ed ai visitatori occasionali.

2. La materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve provenire per il 40 per cento del suo valore annuo dall'azienda agricola dell'imprenditore agrituristico, il 50 per cento del suo valore annuo deve essere acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati, e da cooperative con sedi nella regione; il rimanente 10 per cento del valore annuo dei prodotti somministrati può provenire da circuiti commerciali.

3. I prodotti che possono essere acquistati da circuiti commerciali sono: caffè, acque minerali, bibite industriali, gelati, liquori, essenze aromatiche, biscotti, pasta secca, pane, latte fresco, fette biscottate, dolci, zucchero, cioccolata, tisane, sale, riso, burro, confetture, yogurt, succhi di frutta, farina, cereali per colazione, frutta non coltivata in regione, con esclusione dei frutti esotici. Non può essere acquistato né somministrato latte a lunga conservazione.

4. Le percentuali del valore annuo dei prodotti somministrati vanno rispettate anche dalle aziende di ridotte attività e dimensioni, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 9/2010, e per quelle che effettuano attività di ricezione e somministrazione fino a otto ospiti.

5. Per le aziende agricole il cui centro aziendale ed almeno il 55 per cento dei terreni sono situati nei comuni aventi un'altitudine superiore ai 700 metri sul livello del mare, la percentuale del valore annuo dei prodotti propri somministrati è ridotta al 25 per cento, mentre il valore annuo di quella da acquistare, da altri imprenditori agricoli della regione, sale al 65 per cento.

6. Le aziende agrituristiche che effettuano ospitalità o ristorazione possono effettuare la promozione e la vendita dei soli prodotti aziendali, tipici o tradizionali, mediante l'organizzazione di eventi pubblicitari promozionali o di degustazione, anche in manifestazioni didattiche, culturali, tradizionali e ricreative; in tal caso, i prodotti posti in degustazione devono provenire interamente dall'azienda. Per la sola mescita del vino è possibile l'acquisto del prodotto da cantine e produttori vitivinicoli della regione. Nel corso degli eventi deve essere effettuata un'attività di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

7. Per gli eventi di promozione e vendita dei prodotti tipici certificati o tradizionali del territorio, organizzati dalle aziende che effettuano ospitalità e/o ristorazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, il valore per la somministrazione di pasti e bevande o degustazione, deve essere costituito per il 60 per cento da prodotti ottenuti dall'azienda, per il 35 per cento acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati e da cooperative con sedi nella regione, il 5 per cento da prodotti provenienti da circuiti commerciali, come specificato al comma 3. Nel corso degli eventi deve essere effettuata un'attività di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

8. Il limite per la somministrazione di pasti e bevande è fissato fino ad una media giornaliera di 50 posti, calcolata annualmente, così come stabilito dalla legge regionale n. 9/2010. Nel limite dei posti e per il tempo lavoro che verrà dedicato non vanno compresi i partecipanti agli eventi organizzati di cui ai commi 6 e 7. La stessa azienda o cooperativa agrituristica può realizzare, nell'arco dell'anno, un massimo di tre eventi, con finalità promozionali dei prodotti aziendali, ed altrettanti per i prodotti del territorio.

9. In corso di esercizio dell'attività agrituristica la valutazione del valore dei prodotti somministrati agli ospiti viene svolta dai soggetti titolati dalle norme vigenti, dai funzionari del competente servizio della Regione e dal Comune, sui documenti contabili aziendali su base annua. La Regione accerta, altresì, il perdurare dei requisiti in atto capaci di sostenere l'attività di ristorazione e ospitalità. La perdita dei requisiti comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 9/2010.


Art. 6

(Aziende che effettuano la sola degustazione e assaggi di prodotti ed organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio)


1. Le aziende che effettuano la promozione dei prodotti tipici e tradizionali del Molise, mediante l'organizzazione di eventi pubblicitari o di degustazione, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2010, devono avere i necessari requisiti igienico-sanitari, specialmente se la preparazione degli alimenti richiede la lavorazione e la cottura di cibi. In tal caso, il valore dei prodotti e le bevande posti in degustazione deve essere costituito per il 65 per cento da prodotti ottenuti dall'azienda, per i1 30 per cento acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati e da cooperative con sedi nella regione, il 5 per cento da prodotti provenienti da circuiti commerciali, come specificato al comma 3 dell'articolo 5.

2. La preparazione degli alimenti, per la degustazione dei prodotti, può avvenire nella cucina dell'imprenditore agricolo, purché abbia i requisiti previsti, o nel locale predisposto per la degustazione.

3. L'origine e la provenienza dei prodotti vanno indicate in apposite schede di presentazione, insieme al prezzo, e distribuite agli ospiti. Nelle schede vanno indicati, altresì, quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

4. Nel corso degli eventi, oltre alla distribuzione delle schede, deve essere effettuata un'adeguata informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

5. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 e gli eventi di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 9/2010 organizzati all'esterno dei fondi agricoli disponibili dell'azienda, vanno svolti nel comune dove ha sede il centro aziendale, in strutture la cui disponibilità è in capo al titolare dell'azienda agrituristica.

6. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2010 vanno svolte in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che comunque rimangono principali.

7. Ogni anno, entro i1 30 dicembre, va inviato al Comune e al Servizio responsabile della Regione il programma delle attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9/2010, che vanno svolte nell'anno successivo, con l'indicazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni.


Art. 7

(Fattorie didattiche)


1. Nell'ambito delle fattorie didattiche possono essere svolte attività culturali, sociali, didattiche e ricreative al fine di valorizzare l'ambiente rurale, mediante la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, i processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli silvo-pastorali, l'informazione e l'educazione ad un consumo alimentare consapevole ed al rispetto dell'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'impresa che intende svolgere tale attività deve possedere i requisiti che devono essere comprovati mediante documentazione o autocertificazioni all'atto della domanda e qui di seguito riportati:

a) la connessione deve essere dimostrata e documentata dall'imprenditore che intende svolgere l'attività di fattorie didattiche;

b) disponibilità di spazi, anche coperti ed attrezzature per la dimostrazione dei processi produttivi aziendali per un massimo di 70 visitatori;

c) dotazione di servizi igienici;

d) rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della legge n. 30 aprile 1962, n. 283;

e) in caso di preparazione e somministrazione di alimenti, anche in forma di degustazione ed assaggio, l'impresa deve conseguire l'autorizzazione sanitaria dei locali adeguata alle dimensioni ridotte dell'attività (art. 28, comma 5, del D.P.R. n. 327/1980) e deve essere dotata del manuale di autocontrollo igienico-sanitario (d.lgs n. 155/97);

f) divieto di accedere a locali interdetti e a toccare gli animali;

g) autorizzazione di agibilità dei locali utilizzati per attività didattiche (laboratori, ecc.) rilasciata dal Comune;

h) qualora l'impresa svolga attività zootecnica, rispetto delle norme in materia di igiene e benessere degli animali;

i) disponibilità di animali di bassa corte;

l) assicurare la cura e la pulizia degli spazi esterni;

m) disponibilità di cassetta di primo soccorso;

n) copertura assicurativa per danni a terzi;

o) attività didattiche, ricreative, culturali e sociali che verranno svolte in azienda illustrate in una relazione dettagliata.

2. Le fattorie didattiche assumono anche qualifica di fattoria sociale quando estendono i loro servizi a favore di individui che presentano forme di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di persone che presentano disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

3. L'operatore della fattoria didattica deve:

a) consentire le ispezioni effettuate da funzionari del servizio preposto della Regione e del Comune, finalizzate alla verifica dei requisiti necessari all'iscrizione e mantenimento della stessa;

b) garantire la presenza del referente nel corso delle visite che potrà essere coadiuvato da altri collaboratori;

c) informare verbalmente gli ospiti, prima della visita, in merito alle aree ed attrezzature a rischio con particolare riferimento a quelle delimitate e segnalate;

d) accertarsi con gli accompagnatori su eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari degli utenti allorché le stesse effettuano somministrazione di alimenti, quale completamento dei percorsi didattici offerti, qualora l'azienda non sia in possesso di specifica autorizzazione per attività di somministrazione pasti e bevande;

e) garantire, in caso di presenza, il controllo degli animali nel loro comportamento, nei dati trasmessi in sede di richiesta e di iscrizione nell'elenco regionale;

f) eseguire, con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei visitatori, le operazioni colturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate con la partecipazione degli utenti, in concomitanza con le visite;

g) informare gli uffici competenti della Regione di ogni eventuale variazione;

h) comunicare agli uffici competenti della Regione e al Comune di competenza, entro quindici giorni dall'evento, la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività. La cessazione dell'attività comporta la cancellazione dell'azienda dall'elenco regionale;

i) tenere un apposito registro delle visite, dove vanno indicate le generalità dei visitatori e la loro provenienza, con indirizzo completo, e renderlo disponibile su richiesta dei funzionari regionali e comunali.

4. Le fattorie didattiche o sociali possono presentare progetti agli enti competenti, Regione, Provincia e Comune, e richiedere contributi, che abbiano finalità sociale in senso lato, intendendosi per finalità sociale una integrazione fra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali, a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o svantaggio psicofisico o sociale.


Art. 8

(Connessione dell'attività agrituristica e prevalenza dell'attività agricola)


1. L'attività agrituristica deve essere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che rimane principale. Essa può essere esercitata esclusivamente dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, cosi come definito dall'articolo 2135 del codice civile, ovvero dai suoi familiari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 230-bis del codice civile, dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, cosi come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 101. La qualifica d'imprenditore agricolo va dimostrata mediante l'iscrizione al competente registro delle imprese agricole, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, e dall'iscrizione all'INPS, nonché dalle norme contenute nell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 395 del 31 maggio 2010.

2. La connessione con l'attività agricola si realizza nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2135 del codice civile, allorquando l'azienda agricola è idonea allo svolgimento dell'attività agrituristica, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali e infrastrutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili in essa ricompresi e al numero degli addetti. Tale idoneità e dimostrata dalla Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), tramite il fascicolo aziendale, e mediante la presentazione di apposito piano aziendale redatto secondo le seguenti prescrizioni:

a) descrizione dell'azienda agricola, con l'indicazione dell'ordinamento produttivo e l'indicazione del tempo lavoro occorrente per l'ordinaria gestione;

b) descrizione dell'attività agrituristica prevista, con l'indicazione del periodo di esercizio dell'attività;

c) indicazione della capacità ricettiva, dell'offerta dei prodotti aziendali e del numero dei pasti somministrabili;

d) consistenza dei fabbricati aziendali e relativa planimetria in scala 1:100, con l'indicazione della loro utilizzazione per l'attività agricola e dell'attività agrituristica; per l'attività agrituristica devono essere specificate l'altezza minima e massima dei locali, tenendo presente la deroga prevista al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2010 per gli immobili situati in zone montane e svantaggiate;

e) connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell'attività agricola;

f) descrizione dei prodotti aziendali utilizzati nella somministrazione di pasti, alimenti, e bevande, comprese quelle di carattere alcolico e superalcolico.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano non più di otto ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando non più di cinque piazzole.

4. Il principio della prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica viene stabilito con il criterio del tempo/lavoro, utilizzando le tabelle di conversione di cui all'allegato A. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna ogni tre anni le suddette tabelle. Il tempo/lavoro dedicato all'attività tipicamente agricola deve essere superiore a quello dedicato all'attività agrituristica. Alle aziende localizzate in zone montane o nelle aree svantaggiate, ai sensi della direttiva CEE n. 75/268/CEE, nonché nelle aree naturali protette il tempo di lavoro, da dedicare all'attività agricola, calcolato in base alle tabelle di conversione, si applica un coefficiente correttivo, compreso fra 1,5 e 2,5, determinato annualmente dal competente Servizio regionale, sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9/2010. Qualora il Servizio competente non provvede a determinare il coefficiente correttivo, si applica il coefficiente minimo di 1,5.


Art. 9

(Mantenimento dei requisiti)


1. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nel piano aziendale è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione. Nel caso di eventuali variazioni significative dell'ordinamento produttivo o delle strutture l'operatore agrituristico è tenuto a darne comunicazione all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste - Servizio Imprenditoria agricola e formazione - Agriturismo Valorizzazione dei prodotti agricoli.


Art. 10

(Capacita ricettiva delle aziende agrituristiche)


1. La capacita ricettiva, ai fini della sola ospitalità dell'azienda agrituristica, deve essere proporzionata all'estensione dell'azienda agricola, alle colture e agli allevamenti praticati. In ogni caso la dimensione minima aziendale non può essere inferiore a tre ettari di SAU.

2. Per il calcolo della capacità ricettiva, sia per l'ospitalità che per la somministrazione di pasti e bevande, si fa riferimento al tempo lavoro-medio convenzionale, quantificato in giornate di lavoro per anno, in base alle tabelle di cui all'allegato A.

3. Le aziende con estensione di SAU fino a tre ettari possono avere una capacità ricettiva fino a otto posti letto o cinque piazzole per campeggiatori, in deroga alle tabelle tempo lavoro, in quanto la connessione all'attività agricola principale si intende presunta ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 9/2010. In presenza di SAU superiore ai tre ettari, la capacità ricettiva va calcolata solo per la parte eccedente gli otto posti letto o le cinque piazzole, fino al raggiungimento del limite massimo dei 25 posti letto e 12 piazzole.

4. Le aziende che effettuano somministrazione di pasti e bevande, devono rapportare la loro capacità ricettiva al tempo lavoro occorrente per la ristorazione. In ogni caso la dimensione minima aziendale non può essere inferiore a tre ettari di SAU, caratterizzata da un ordinamento colturale o allevamento, idoneo alla funzionale attività di somministrazione di pasti e bevande.


Art. 11

(Requisiti strutturali igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture delle unità abitative)


1. I requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agrituristica sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi, con le deroghe previste nel presente regolamento.

2. L'altezza media interna delle camere e delle unità abitative, negli edifici rurali e vetusti da recuperare, non deve essere inferiore ai 2,70 metri, ed è ridotta a 2,55 metri nei Comuni situati in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268/CEE. Gli interventi di ampliamento, adeguamento funzionale, ristrutturazione e restauro del patrimonio edilizio esistente devono avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi.

3. Per gli immobili di particolare pregio storico ed architettonico, sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, sono consentite deroghe, a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio complessivo che garantisca idonee condizioni igienico-sanitarie degli alloggi ottenibili con una maggiore superficie dei vani abitabili, ovvero un'adeguata illuminazione e un'adeguata ventilazione, resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

3. Le altezze delle camere già autorizzate, ai sensi della legge regionale 16 giugno 2001 n. 13 e del regolamento regionale 26 febbraio 2002, n. 6, restano tali e non vanno adeguate.

4. Per le attività agrituristiche relative all'ospitalità e somministrazione di alimenti, pasti e bevande, che non interessano un numero non superiore ai dieci ospiti, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per i locali di abitazione.


Art. 12

(Requisiti strutturali igienico-sanitari dei locali di preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande)


1. I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,2 metri quadrati per posto/tavola, con aerazione naturale o artificiale integrante ed illuminazione. Gli stessi devono essere dotati di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati.

2. Tali locali, oltre alla somministrazione dei pasti agli ospiti o ad avventori, possono essere destinati, in apposito reparto separato e previa adozione di tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari, anche all'esposizione e vendita dei prodotti.

3. A disposizione degli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande, deve essere disponibile almeno un servizio igienico, facilmente accessibile anche ai portatori di handicap, e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione. Tale servizio può identificarsi con quelli degli alloggi solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti dimorati.

4. Il servizio igienico di cui al comma 3 deve essere dotato di:

a) pavimento lavabile e disinfettabile;

b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza minima di 2 metri;

c) adeguata aerazione, naturale o meccanica;

d) W.C. con impianto di scarico dell'acqua a doppia erogazione;

e) lavabo fornito di sapone liquido e di asciugamani elettrico o monouso, approvvigionato di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando a pedale;

f) contenitori per rifiuti con comando a pedale.


Art. 13

(Requisiti dei locali per la preparazione di pasti)


1. I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine-laboratori per la preparazione e confezionamento di pasti, alimenti e bevande e per la preparazione di prodotti trasformati, destinati alla vendita o somministrazione agli ospiti o avventori devono avere i seguenti requisiti:

a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale tramite aperture sull'esterno. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti l'aerazione e l'illuminazione;

b) superficie idonea a contenere la zona cottura, zona lavaggio stoviglie, attrezzata con lavello e lavastoviglie, zona lavaggio e preparazione alimenti e piani di lavoro;

c) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza minima di 2 metri;

d) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;

e) finestre e porte esterne protette da dispositivi contro gli insetti ed i roditori;

f) le zone lavaggio devono avere i rubinetti d'erogazione dell'acqua, calda e fredda, il cui comando deve essere a distribuzione non manuale, attrezzate con sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso;

g) contenitore di rifiuti con comando a pedale;

h) cappa sovrastante il punto cottura, dimensionata in modo tale da poter convogliare all'esterno i fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto;

i) tavoli da lavoro con superficie lavabile o di acciaio inox;

l) armadietti per riporre le stoviglie;

m) armadio chiuso per riporre il materiale per le pulizie e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;

n) spazio o locale idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti, con scaffali in materiale lavabile e disinfettabile;

o) servizi igienici per gli operatori di cucina con i requisiti di cui al comma 2.

2. I servizi igienici degli operatori alimentari devono avere i seguenti requisiti:

a) non essere direttamente comunicanti con il locale cucina autorizzato;

b) essere dotati di lavabo ad acqua corrente, con comando d'erogazione non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso;

c) essere dotato di antibagno con armadietto per gli addetti, lavabile e disinfettabile.

3. Nel caso il locale cucina autorizzato sia situato all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.


Art. 14

(Disposizioni igienico-sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti, pasti e bevande)


1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale n. 9/2010, le aziende che ospitano un numero non superiore a 10 posti letto devono rispettare i requisiti igienico-sanitari della cucina, contenuti nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.

3. Tutti i soggetti addetti alla preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti, pasti e bevande devono aver frequentato un corso di formazione sanitaria, cosi come previsto dalla delibera di Giunta regionale dell'8 aprile 2008 n. 372.


Art. 15

(Specie e quantità di animali che possono essere macellati in azienda)


1. Ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, è consentita la macellazione in azienda, fino ad un massimo di 1.500 capi all'anno complessivamente, finalizzata alla somministrazione e vendita nella stessa azienda, di polli, tacchini, faraone, oche, anitre, conigli, e selvaggina da penna allevata (esclusi gli struzzi), nel rispetto delle norme e linee guida stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2. E' consentito l'uso di congelatori aziendali, regolarmente autorizzati, per la conservazione degli animali macellati. Gli animali vanno congelati immediatamente dopo aver subito il trattamento di abbattimento della temperatura.

3. Il controllo veterinario degli animali macellati in azienda va effettuato all'interno di programmi di vigilanza, che devono tenere conto della consistenza di tali attività sul territorio e dell'eventuale diffusione di patologie di interesse ispettivo nella specie in esame e alla presenza di provvedimenti di polizia veterinaria in atto. Il responsabile legale o il gestore dell'azienda deve comunicare, almeno una volta all'anno, al Servizio Veterinario dell'ASREM, competente per territorio, la periodicità delle macellazioni, in modo da consentire l'effettuazione dei previsti controlli sanitari.


Art. 16

(Requisiti igienico-sanitari dei locali di macellazione degli animali allevati in azienda)


1. E' vietata la macellazione in azienda di "grossi animali" e cioè bovini, equini, suini, ovicaprini, grossa selvaggina allevata e struzzi. Tali animali vanno macellati solo in impianti riconosciuti o autorizzati.

2. La struttura di macellazione aziendale deve essere autorizzata dal Servizio competente dell'ASREM. La stessa deve possedere i requisiti minimi previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004, e dotata di almeno:

a) due piccoli locali, corrispondenti alla zona sporca ed alla zona pulita della linea di lavorazione;

b) pareti lavabili e disinfettabili fino all'altezza di due metri;

c) pavimento lavabile e disinfettabile;

d) erogatore di acqua potabile calda e fredda, con comando non azionabile né a mano né a gomito;

e) sistema di scarico delle acque reflue dotato di pozzetti sifonati;

f) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati;

g) piani di lavoro, facilmente lavabili e disinfettabili;

h) lavelli in acciaio;

i) cella o armadio frigorifero adeguato all'entità della macellazione;

3. La macellazione, nel rispetto del limite di cui all'articolo 15, è svolta nei locali della cucina, purché effettuata in tempi diversi da quelli di preparazione dei pasti, con procedure appositamente previste dal piano di autocontrollo aziendale, predisposto secondo il sistema HACCP, di cui al decreto legislativo n. 193/2007, specialmente per le modalità di lavaggio e di disinfezione della stessa.


Art. 17

(Attività di trasformazione)


1. La trasformazione di materie prime quali carni, latte, uova, vegetali, etc. nei relativi prodotti derivati (prodotti a base di carne salata, insaccati, formaggi, conserve, semiconserve ed altro) deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004, all'interno di uno specifico laboratorio, inteso come locale di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, nonché con illuminazione naturale o artificiale ed aerazione adeguate ed altresì dotato di:

a) pareti lavabili e disinfettabili fino all'altezza di due metri;

b) pavimento lavabile e disinfettabile;

c) utensili ed attrezzature riconosciute idonee sotto il profilo igienico-sanitario, che consentano una completa e rapida pulizia;

d) erogatore di acqua potabile calda e fredda, con comando non azionabile né a mano né a gomito;

e) sistema di scarico delle acque reflue dai lavelli dotato di pozzetti sifonati;

f) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, insetti ed altri animali indesiderati;

g) piani di lavoro, facilmente lavabili e disinfettabili;

h) lavelli in acciaio;

i) dispense, celle o armadi frigorifero adeguate per la materia prima e per i prodotti, in numero e capacità proporzionati all'entità della lavorazione ed, ovviamente, lavaggio e disinfezione dopo ogni lavorazione specifica.

2. Limitatamente alla produzione di pasta fresca, di conserve vegetali, di formaggi, di confetture e di prodotti apistici, per quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto, di latte per un quantitativo giornaliero non superiore ai 30 litri, tale locale laboratorio può coincidere con il locale cucina. In questo caso vanno comunque garantiti tempi diversi di lavorazione rispetto a quelli di preparazione dei pasti. Nello stesso locale cucina è possibile produrre anche insaccati freschi o stagionati, purché la stagionatura avvenga in locali diversi.

3. In caso di trasformazione di quantitativi di materia prima superiori a quelli innanzi indicati, il responsabile legale dell'azienda dovrà fare riferimento alle normative nazionali e regionali di riferimento.


Art. 18

(Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)


1. Per le iniziative a favore dell'agriturismo, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, definisce le iniziative finanziabili e gli importi da concedersi agli operatori agrituristici iscritti nell'albo regionale.

2. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 va effettuata tramite appositi bandi, in cui si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

a) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, con aziende situate in zone svantaggiate o montane;

b) giovani agricoltori;

c) aziende situate in zone di maggiore interesse agrituristico.

Le richieste degli incentivi finanziari vanno presentate, dai soggetti interessati, alla Regione entro 90 giorni dalla pubblicazione dei bandi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006, relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

4. La documentazione da produrre a corredo della domanda di finanziamento o contributo, nonché gli obblighi cui devono attenersi gli operatori agrituristici, vengono definiti nella procedura dei bandi; in essi è definito anche il punteggio da assegnare ai soggetti richiedenti, tenendo presenti le priorità di cui al comma 2.

5. Le somme ammesse a finanziamento vanno erogate agli aventi diritto, tramite stati d'avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori, con apposita relazione e contabilità, dietro presentazione di una fidejussione che copra il 120 per cento del finanziamento riconosciuto. Le somme vanno erogate nel seguente modo: 10 per cento ad accertamento di inizio lavori, 40 per cento ad accertamento del primo stato di avanzamento, ulteriore 20 per cento ad accertamento del secondo stato di avanzamento, la rimanente somma a collaudo finale e svincolo della fidejussione.


Art. 19

(Vincolo di destinazione d'uso)


1. Gli immobili e le attrezzature oggetto di finanziamento di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, sono soggetti, pena la revoca dello stesso, all'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere effettuato dal competente Servizio della Regione.

2. L'eventuale sostituzione delle attrezzature, per problemi di ordine tecnico o di adeguamento funzionale, non fa decadere il vincolo di destinazione d'uso apposto. Lo stesso si trasferisce, per la restante parte di tempo, sulle nuove attrezzature, con le modalità di cui al comma 3.

3. Il vincolo di destinazione deve risultare da apposito atto d'obbligo, asseverato dal Dirigente del Servizio competente o suo delegato, unito alla richiesta di liquidazione delle somme oggetto di finanziamento o contributo.

4. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto dalla struttura regionale competente.


Art. 20

(Vigilanza, monitoraggio e valutazione)


1. In ottemperanza all'articolo 26 della legge regionale n. 9/2010, il competente Servizio della Regione predispone apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte all'albo, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti. Il personale addetto ai controlli verifica, altresì, la concordanza dei dati sulle percentuali del valore dei prodotti somministrati e acquistati, nonché il tempo lavoro impiegato per l'attività agrituristica.

2. Il Comune è tenuto a verificare il corretto svolgimento delle attività agrituristiche, inviando alla Regione, almeno ogni due anni, una relazione dove evidenzia l'attività di controllo svolta, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate. Il Comune è tenuto, altresì, ai fini di un corretto e puntuale monitoraggio, a comunicare al competente Servizio della Regione le autorizzazioni concesse per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i Comuni devono trasmettere al competente Servizio della Regione l'elenco delle aziende già autorizzate all'espletamento dell'attività agrituristica con la precedente legge regionale.

3. Il Comune, nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, può chiedere alla Regione il supporto tecnico per l'espletamento delle attività di controllo, nei modi e nei tempi concordati tra le rispettive strutture competenti.

4. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 9/2010, oltre al personale del competente Servizio della Regione e dei Comuni, è realizzata da tutti gli altri soggetti titolati dalle normative vigenti.

5. I titolari delle aziende agrituristiche, entro il 31 ottobre di ogni anno, devono inviare al Servizio competente della Regione, al Comune, ove ha sede l'azienda agrituristica e all'Ente Provinciale del Turismo competente per territorio la tabella dei prezzi che verranno praticati dal gennaio dell'anno successivo. In mancanza i prezzi praticati saranno gli stessi dell'anno precedente. Entro il 28 febbraio, agli enti innanzi citati va comunicato il numero di ospiti che hanno soggiornato nell'anno precedente.

6. Ogni anno, entro il 30 giugno, la Giunta regionale presenta una relazione alla competente Commissione consiliare in ordine a quanto indicato all'articolo 26, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 9/2010. La Giunta regionale effettua, altresì, una valutazione sull'andamento dell'attività agrituristica svolta dalle aziende.


Art. 21

(Criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche)


1. Al fine di qualificare l'offerta, le aziende agrituristiche sono classificate all'interno di un sistema che indica il livello qualitativo delle strutture e dei servizi offerti. Tale sistema discende dalle direttive assunte in seno all'Osservatorio nazionale dell'agriturismo istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Con successivi provvedimenti, da emanarsi a cura del Servizio regionale competente, verranno recepite le procedure e le modalità di attuazione. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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