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Legge regionale agriturismo Provincia autonoma di Trento

Testo tratto da

Provincia autonoma di Trento

(ottobre 2021)

LEGGE PROVINCIALE SULL'AGRITURISMO 2019

 

Legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10

Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

(b.u. 31 ottobre 2019, n. 44, straord. n. 1)

Note al testo

Vedi anche l'art. 46 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3.

Capo I

Disciplina dell'agriturismo

Art. 1

Finalità

1.    Con questa legge la Provincia autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, al fine di favorire:

a)    lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia dei territori montani e rurali e dell'ambiente;

b)    la continuazione o la reintroduzione delle attività agricole attraverso la multifunzionalità delle aziende;

c)    l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori;

d)    la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale;

e)    la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina e delle tradizioni enogastronomiche trentine;

f)     la promozione della cultura rurale e dell'educazione alimentare.

Art. 2

Definizioni

1.    Ai fini di questa legge valgono le seguenti definizioni:

a)    attività agrituristiche: le attività di ricezione, di ospitalità e di prestazione degli altri servizi indicati dall'articolo 3, comma 1, esercitate dai soggetti individuati nell'articolo 4, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;

b)    fattoria didattica: le attività educative e didattico-culturali destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, volte a favorire la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale, la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile, nonché l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.

2.    Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sull'agriturismo 2019".

Art. 3

Tipologie di attività agrituristiche

1.    Rientrano tra le attività agrituristiche, nei limiti e con le modalità stabiliti da questa legge e dal suo regolamento di esecuzione:

a)    offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola;

b)    ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati, denominati agricampeggio;

c)    somministrare pasti e bevande tipici che valorizzino l'offerta enogastronomica trentina, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;

d)    organizzare degustazioni di prodotti aziendali;

e)    esercitare l'attività di fattoria didattica;

f)     organizzare, anche all'esterno dei fondi nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, di bagni d'erba e di ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.

Art. 4

Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività agrituristiche

1.    Possono svolgere le attività agrituristiche dell'articolo 3, comma 1:

a)    gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";

b)    le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristica;

c)    le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

d)    le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

e)    le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

2.    I soggetti indicati nel comma 1 assicurano di avere la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche, rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 6 e alle norme in materia di urbanistica, di sanità, di prevenzione degli incendi e di sicurezza.

3.    Se l'attività agrituristica prevede la somministrazione di alimenti e bevande i soggetti indicati nel comma 1, lettera a), o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti devono:

a)    aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

b)    possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4.    I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), e i loro eventuali preposti devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Resta ferma l'applicazione della disciplina statale in materia di normativa antimafia.

5.    Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti diversi è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Art. 5

Requisiti dell'attività agrituristica

1.    La connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche è determinata in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito da quest'articolo e dal regolamento di esecuzione. Per i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), si considerano le attività agricole svolte dai partecipanti.

2.    Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), l'attività agrituristica è considerata connessa se il tempo dedicato in un anno all'attività agricola è prevalente rispetto a quello dedicato all'attività agrituristica. Nel caso di una pluralità di esercizi agrituristici gestiti dallo stesso soggetto la valutazione tiene conto di tutti gli esercizi agrituristici.

3.    Nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali devono essere impiegati prevalentemente prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine. Il regolamento di esecuzione stabilisce un limite minimo di impiego dei prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine, un limite minimo di prodotti alimentari trasformati in provincia di Trento, nonché eventuali percentuali minime per categorie di prodotto. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le modalità di verifica dei limiti previsti da questo comma, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il loro rispetto.

4.    Relativamente all'attività di somministrazione di pasti e bevande, se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità naturali, fitopatie o epizoozie, l'imprenditore agricolo non può rispettare i limiti sulle percentuali dei prodotti aziendali previsti dal comma 3, deve darne tempestivamente comunicazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività agrituristica, per l'esercizio temporaneo dell'attività in deroga a quanto previsto dal comma 3, fino a un massimo di due anni consecutivi. Una copia della comunicazione è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. Per i soggetti competenti ai sensi dell'articolo 13 resta ferma la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni per la deroga.

5.    Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere e) e f), il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola.

6.    Le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere e) e f), possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività indicate nel comma 1, lettere a), b), c) e d), del medesimo articolo, solo in quanto connesse con l'attività agricola. Se non sono direttamente connesse con l'attività agricola, queste attività possono svolgersi esclusivamente a titolo gratuito come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agrituristica.

7.    Il regolamento di esecuzione definisce le modalità e i limiti di esercizio dell'attività agrituristica, i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe temporanee.

Art. 6

Locali e strutture destinate all'attività agrituristica

1.    Fatta salva la disciplina in materia urbanistica, per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo e i fabbricati già esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché eventuali nuove realizzazioni, nei limiti definiti dal regolamento di esecuzione.

2.    Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.

3.    Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, concernente "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)", gli immobili agrituristici derivanti dal recupero di edifici esistenti, nonché quelli derivanti da nuove costruzioni in aree diverse da quelle agricole, devono essere collocati nel territorio del comune in cui si trova il centro aziendale o, in assenza, dove è svolta l'attività agricola prevalente, o nei comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione. I limiti previsti da questo comma non si applicano per l'esercizio dell'attività agrituristica in malghe.

4.    Alle opere e ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento). La conformità può essere assicurata anche con opere provvisionali secondo quanto previsto dalla normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.

5.    Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12.

Art. 7

Norme igienico-sanitarie

1.    Alle attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande si applica la vigente normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari al fine di garantirne la sicurezza.

2.    Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, nonché dai regolamenti comunali, edilizi e d'igiene per i locali di abitazione, inclusi quelli definiti dal regolamento di esecuzione. È possibile macellare nell'azienda agrituristica pollame e lagomorfi della medesima azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti linee guida applicative del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 8

Interventi edilizi relativi all'attività agrituristica

1.    Per gli interventi edilizi relativi all'avvio o alla modifica dell'attività agrituristica, collocati al di fuori dell'area agricola o area agricola di pregio disciplinate dagli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), che richiedono la presentazione del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), è richiesto il previo parere della struttura provinciale competente in materia di agricoltura, che verifica la connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione; il parere è acquisito dal comune.

2.    Resta fermo il rispetto di quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di governo del territorio nel caso di interventi edilizi da realizzare in area agricola e in area agricola di pregio disciplinate dagli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, relativi all'avvio o alla modifica dell'attività agrituristica.

Art. 9

Segnalazione certificata di inizio attività

1.    I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 4 che intendono esercitare un'attività agrituristica presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

2.    La SCIA specifica la collocazione, le caratteristiche e il rispetto dei requisiti delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività relativamente al soggetto e al rapporto di connessione, i periodi e gli orari di apertura dell'esercizio agrituristico.

3.    I contenuti e la documentazione da allegare alla SCIA sono stabiliti dal regolamento di esecuzione; la modulistica è definita con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

4.    Per la verifica del rapporto di connessione i comuni possono avvalersi della collaborazione della struttura provinciale competente in materia di agricoltura, salvi i casi in cui questa verifica è già stata effettuata ai sensi dell'articolo 8.

Art. 10

Dizioni riservate, marchio e classificazione dell'offerta agrituristica

1.    È riservato alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, in conformità a questa legge, l'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati, quali "esercizio agrituristico", "operatore agrituristico", "locale agrituristico", "agritur", "fattoria didattica" e "agricampeggio".

2.    È fatto divieto agli esercizi dell'attività agrituristica di utilizzare denominazioni ambigue e diverse rispetto a quelle previste dal comma 1, quali "ristorante", "bar", "pizzeria" e denominazioni derivate.

3.    Per classificare l'offerta agrituristica trentina, il regolamento di esecuzione definisce il sistema di classificazione degli esercizi di agriturismo in relazione alle caratteristiche delle strutture, delle dotazioni e dei servizi offerti.

4.   Per qualificare l'offerta agrituristica trentina la Giunta provinciale promuove il marchio di qualità agrituristica, da assegnare alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

5.    omissis

6.    Con riferimento ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Note al testo

Articolo così modificato dall'art. 18 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12 e dall'art. 46 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Art. 11

Interventi e agevolazioni per gli operatori agrituristici

1.    Per garantire la qualità dell'offerta agrituristica, la Provincia concede contributi alle associazioni degli operatori agrituristici, con le modalità, le condizioni e i criteri previsti dalla Giunta provinciale e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione rivolti agli operatori dell'agriturismo e per l'attivazione di forme di controllo relative alla classificazione e ai servizi offerti.

2.    Restano fermi gli interventi previsti dall'articolo 49, comma 1, lettera f), della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), diversi da quelli previsti dal comma 1, a favore delle imprese che svolgono attività agrituristica, resi anche per il tramite delle associazioni degli operatori agrituristici.

Art. 12

Obblighi degli operatori agrituristici

1.    Gli operatori agrituristici hanno l'obbligo di:

a)    mantenere il rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle agrituristiche secondo quanto previsto dall'articolo 5;

b)    esercitare le attività agrituristiche conformemente a quanto dichiarato nella SCIA;

c)    comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico;

d)    partecipare, con cadenza triennale, alle iniziative di formazione o aggiornamento professionale per la qualificazione dell'attività; il regolamento di esecuzione stabilisce il numero minimo di crediti formativi e le relative modalità di computo;

e)    comunicare al comune e alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la variazione dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4 o del rapporto di connessione disciplinato dall'articolo 5, oppure la cessazione dell'attività;

f)     esporre al pubblico, in luogo ben visibile, la SCIA e la lista dei prodotti - specificando quelli che non provengono né dall'azienda, né dai produttori agricoli trentini -, l'elenco dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico nonché, all'esterno, il marchio agrituristico provinciale.

Art. 13

Vigilanza

1.    La vigilanza sull'osservanza di questa legge e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dal comune e dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

2.    Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agrituristica, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

Art. 14

Sanzioni

1.    Per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a)    il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro per chi esercita le attività agrituristiche in assenza della SCIA prevista dall'articolo 9;

b)    il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi esercita le attività agrituristiche in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;

c)    il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi, abusivamente, utilizza materiale illustrativo, pubblicitario e ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico delle dizioni riservate previste dall'articolo 10, comma 1;

d)    il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi esercita l'attività agrituristica non mantenendo il rapporto di connessione in violazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a);

e)    il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi viola le disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplinano la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nelle degustazioni; questi valori edittali sono dimezzati se la violazione è di lieve entità, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione;

f)     il pagamento di una somma da 250 a 1.500 euro per chi viola il divieto previsto dall'articolo 10, comma 2;

g)    il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per chi viola l'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) e f);

h)    il pagamento di una somma da 50 a 300 euro per chi viola le norme contenute nel regolamento di esecuzione e le disposizioni di questa legge non espressamente richiamate da quest'articolo.

2.    Il regolamento di esecuzione individua le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

3.    Il comune competente, in aggiunta alle sanzioni previste dal comma 1, adotta motivati provvedimenti di sospensione dell'attività per almeno trenta giorni se riscontra:

a)    a conclusione del procedimento sanzionatorio, che l'operatore ha commesso, nel medesimo anno, due o più violazioni previste dal comma 1, lettera b);

b)    in via cautelare, che è venuto meno il requisito della connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche.

4.    Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività agrituristiche emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del comune.

5.    La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a questo limite.

Art. 15

Divieto di prosecuzione dell'attività

1.    Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 se riscontra che:

a)    si è realizzata una violazione delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 4;

b)    l'operatore ha intrapreso l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 9;

c)    l'attività agrituristica non è iniziata entro un anno dalla data di presentazione della  SCIA oppure non è esercitata per un periodo consecutivo superiore a un anno;

d)    l'interessato non ha adeguato la sua attività ai sensi del comma 2.

2.    In tutti gli altri casi, il comune competente può fissare un termine non inferiore a trenta giorni entro cui l'interessato deve adeguare la sua attività e i suoi effetti alla normativa vigente.

3.    Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.

Art. 16

Regolamento di esecuzione

1.    La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta il regolamento di esecuzione.

2.    Con il regolamento di esecuzione sono definiti in particolare:

a)    i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche individuate dall'articolo 3;

b)    le modalità di verifica del rapporto di connessione ai sensi dell'articolo 5;

c)    i limiti minimi d'impiego dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 5, comma 3, le modalità di verifica di questi limiti, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il loro rispetto;

d)    i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe;

e)    le caratteristiche dei locali e strutture destinate all'attività agrituristica, i requisiti tecnici, strutturali ed igienico-sanitari minimi dei locali destinati all'attività agrituristica e le eventuali deroghe;

f)     i contenuti e la documentazione da allegare alla SCIA prevista dall'articolo 9;

g)    il sistema di classificazione degli esercizi di agriturismo in relazione alle caratteristiche delle strutture, delle dotazioni e dei servizi offerti, e all'utilizzo del marchio "Family in Trentino" o di altri equivalenti, nonché il logo del marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole autorizzate a esercitare l'attività agrituristica;

h)    la definizione di dizioni riservate derivate dalla denominazione "agriturismo", ulteriori rispetto a quelle indicate all'articolo 10;

i)     le disposizioni specifiche relative alle attività agrituristiche di somministrazione di pasti o bevande o di degustazione di prodotti aziendali effettuate nelle cantine di aziende vitivinicole o dalle società cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti;

j)     i casi di violazioni di lieve entità previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera e);

k)    ogni altra disposizione necessaria o opportuna per l'attuazione di questa legge.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1.    Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, stimate nell'importo di 40.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, degli accantonamenti sui fondi speciali  previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2.    Dall'applicazione dell'articolo 11, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3.    Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1.    Le SCIA e le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica rilasciate ai sensi della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e ai sensi delle norme previgenti, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità se i titolari risultano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Se i titolari non ne risultano in possesso devono conformarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.    Le SCIA per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica rilasciate ai sensi della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e ai sensi delle norme previgenti, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono considerate attività di agriturismo qualora i titolari risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Se i titolari non ne risultano in possesso devono conformarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.    Le imprese in possesso del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, se non hanno avviato l'attività prima della scadenza del suo termine triennale di validità, devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente legge entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.    Le imprese agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggette all'accertamento del rapporto di connessione ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, continuano a non essere soggette a tale accertamento per l'esercizio delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

5.    Le aziende del settore vitivinicolo operanti ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'articolo 19 della presente legge, se intendono svolgere attività agrituristica, devono presentare la SCIA prevista dall'articolo 9 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

6.    Il regolamento previsto dall'articolo 16 della presente legge determina, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni della presente legge e del regolamento. Fino a queste date continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ferma restando l'immediata efficacia delle parti della presente legge che non richiedono attuazione regolamentare o deliberativa.

7.    I rinvii alla legge provinciale sull'agriturismo 2001 relativi alle attività agrituristiche si intendono rivolti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001), e di disposizioni connesse

Art. 19

omissis

Note al testo

Articolo sostitutivo del titolo e degli articoli 1, 14 septies e 23 bis, abrogativo del capo II e dell'art. 14 bis, modificativo degli articoli 14.1, 14 quater, 14 sexies, 14 sexies 1, 14 sexies 3, 14 octies e 14 novies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, abrogativo dell'art. 31 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, degli articoli da 2 a 12 della l.p. 2 maggio 2012, n. 8, degli articoli 3, 4 e 6 della l.p. 21 gennaio 2015, n. 1, dell'art. 131 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e dell'art. 4 della l.p. 21 luglio 2016, n. 12; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.

Art. 20

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Note al testo

Articolo modificativo della tabella A della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questa tabella.

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Art. 21 - Art. 22

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