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Legge regionale agriturismo Sicilia

Testo tratto da

Regione Sicilia

(ottobre 2021)


Estratto del testo integrale

Finalità

1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96,
e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati
dall’Unione europea, sostiene l’agricoltura anche mediante la
promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso
l’agriturismo, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio agricolo regionale;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree
rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la
differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso
l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita’
della vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle
valenze paesaggistiche e ambientali;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni
di qualita’ e le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale, l’educazione alimentare e il
rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della
societa’;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2

Definizione di attivita’ agrituristiche

1. Per attivita’ agrituristiche si intendono le attivita’ di
ricezione e ospitalita’ esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di
commercio, anche nella forma di societa’ di capitali o di persone
attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione con le attivita’ di coltivazione del fondo, di
silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attivita’
agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonche’ i
lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.
A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo
2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed
integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni e’ consentito
esclusivamente per lo svolgimento di attivita’ e servizi
complementari, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Rientrano fra le attivita’ agrituristiche:
a) l’ospitalita’ in alloggi o in spazi aperti destinati alla
sosta di campeggiatori (agricampeggio);
b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole
ubicate in ambito regionale, ivi compre-si i prodotti a carattere
alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici
certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualita’
riconosciuti dall’Unione europea o compresi nell’elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali;
c) l’organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali
di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da
aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le
caratteristiche di cui alla lettera b). Alla mescita dei vini si
applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l’articolo 4 della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 5;
d) l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella
disponibilita’ dell’impresa, di attivita’ ricreative e finalizzate al
benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica
sportiva, nonche’ escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo
di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande
prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonche’ quelli
ricavati da materie prime prodotte nell’azienda agricola e ottenuti
attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da
animali allevati in azienda.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di
imprenditore agricolo, nonche’ della priorita’ nell’erogazione dei
contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere
fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della
legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 Locali per attivita’ agrituristiche 1. Possono essere utilizzati per le attivita’ agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purche’ regolarmente assentiti, devono essere gia’ esistenti nel fondo a servizio dell’azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7, comma 1. L’ampliamento della volumetria esistente e’ consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonche’, per le fattispecie previste dall’articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L’ospitalita’ in spazi aperti per campeggiatori puo’ essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. 2. Con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identita’ siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell’imprenditore agricolo, ai fini dell’esercizio di attivita’ agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonche’ delle connotazioni paesaggistico-ambientali. 3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si applica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Criteri e limiti dell’attivita’ agrituristica

1. Le attivita’ agrituristiche devono essere esercitate in
rapporto di connessione con l’attivita’ agricola che, in ogni caso,
deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di
utilizzo dei terreni per le quali e’ prevista una compensazione
finanziaria da parte dell’Unione europea, nell’ambito della Politica
agricola comune (P.A.C.), fermo restando l’obbligo della sussistenza
dell’impresa agricola. (Periodo omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell’attivita’
agricola, e’ considerato il rapporto fra il tempo di lavoro
necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente
assorbito dalle attivita’ agrituristiche. I relativi criteri di
calcolo sono determinati (Inciso omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi del-l’art. 28 dello Statuto),
tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la
gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonche’
delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e
paesaggistici.
3. L’attivita’ di ospitalita’ deve essere dimensionata in
coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed
essere contenuta entro limiti compatibili con un’offerta di servizi,
differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri, che siano
espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti
territoriali interessati. L’attivita’ di somministrazione di pasti e
bevande all’interno dell’azienda agrituristica, e’ ammessa nei limiti
determinati anche dalla disponibilita’ della materia prima agricola
aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di
un’offerta di qualita’, rivolta preferibilmente agli ospiti che
soggiornano in azienda, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari.
4. L’attivita’ di somministrazione di pasti e bevande di cui al
comma 3, nonche’ le iniziative promozionali e le degustazioni di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera c), devono essere prevalentemente
finalizzate alla valorizzazione di:
a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie
prime dell’azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG;
c) prodotti compresi nell’elenco nazionale dei prodotti
agricoli e agroalimentari tradizionali;
d) prodotti biologici certificati nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.
5. L’attivita’ agricola si considera comunque prevalente, quando
le attivita’ di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande
interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l’azienda
disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata,
(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. Nell’attivita’ di somministrazione di pasti e bevande i menu
proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni
gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui e’ situata
l’azienda agrituristica.
7. Le attivita’ ricreative o culturali di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto
all’ospitalita’ e alla somministrazione di pasti e bevande di cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell’articolo 2, solo in
quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attivita’ e con
le risorse agricole aziendali nonche’ con le attivita’ volte alla
conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree
rurali, ove ricade l’azienda agrituristica. Le attivita’ ricreative e
culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono
svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori
riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la
partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita’ non puo’,
pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5

Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi
destinati alle attivita’ agrituristiche devono possedere i requisiti
strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti
disposizioni, dai regolamenti edilizi e d’igiene per i locali di
abitazione (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienicosanitari
si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralita’ degli edifici, nonche’ delle capacita’ fisiche
dell’attivita’ esercitata. In particolare e’ consentito derogare ai
limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici
aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purche’ vengano
garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie,
ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della
competente autorita’ sanitaria, (Inciso omesso in quanto impugnato
dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
modificazioni, nonche’ alle disposizioni del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193.
4. L’autorita’ sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene
conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di
autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della
limitata quantita’ delle produzioni, dell’adozione di metodi
tradizionali di lavorazione e del-l’impiego di prodotti agricoli
propri, consentendo l’uso polifunzionale della cucina, mediante
separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione
e confezionamento dei prodotti aziendali.
5. Ai fini dell’idoneita’ dei locali, cucina compresa, alla
preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non
superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, e’
sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni e dai regolamenti edilizi e d’igiene per i locali ad uso
abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione di pasti in un
numero massimo di dieci, per la loro preparazione e’ autorizzato
l’uso della cucina domestica.
6. Per l’attivita’ agrituristica di alloggio nei limiti di dieci
posti letto, ai fini dell’idoneita’ dei locali e’ sufficiente il
requisito dell’abitabilita’.
7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di
ospitalita’ in camera o in appartamenti, devono essere dotate di
almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di
ospitalita’ in agricampeggio, la dotazione minima e’ determinata in
un servizio igienico-sanitario e in un locale doccia ogni otto
persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.
8. Puo’ essere consentito il congelamento degli alimenti
destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione
sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
modifiche nonche’ del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193,
(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell’art. 28 dello Statuto). Qualora l’azienda agrituristica
sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e
somministrazione di pasti, puo’ essere consentita la macellazione in
azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle
normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non
sono considerati allevati in azienda gli animali gia’ svezzati,
acquistati da terzi per la successiva fase d’ingrasso.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di
proprieta’ privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che
fruiscono delle attivita’ di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a),
b) e d). Si applica quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni e
Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale
delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16
dicembre 2004.
10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
11. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio delle
attivita’ agrituristiche, la conformita’ alle norme vigenti in
materia di accessibilita’ e di superamento delle barriere
architettoniche puo’ essere assicurata anche con opere provvisionali.
Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili,
tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali
destinate all’attivita’ agrituristica, puo’ essere ridotto al 5 per
cento dei posti letto e comunque non puo’ essere inferiore a uno.

Art. 6

Disciplina amministrativa

1. All’esercizio dell’attivita’ agrituristica si applica quanto
previsto dal comma 1 dell’articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n.
96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l’esercizio dell’attivita’ agrituristica la comunicazione
di inizio di attivita’ di cui all’articolo 14 della legge regionale
26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune e’ corredata dalla
documentazione (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, puo’, entro
quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo i relativi tempi
di adeguamento senza sospensione dell’attivita’ in caso di lievi
carenze e irregolarita’. Nel caso di gravi carenze e irregolarita’,
il comune puo’ disporre l’immediata sospensione dell’attivita’ sino
alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente
verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di
adeguamento assegnati non possono essere inferiori a trenta giorni.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
d’inizio attivita’, il comune notifica all’operatore agrituristico e
all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
l’autorizzazione relativa a limiti e modalita’ di esercizio
dell’attivita’ agrituristica, compresa la durata minima di apertura
annuale. Tali limiti e modalita’ non possono eccedere quelli previsti
dal certificato di abilitazione di cui all’articolo 7.
5. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, il nuovo
titolare e’ autorizzato, dopo aver comunicato all’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari e al comune competente
l’avvenuto trasferimento, alla prosecuzione dell’attivita’
agrituristica, per non oltre novanta giorni, sulla base di specifica
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente. Il subentro in via definitiva e’ subordinato
all’acquisizione del certificato di abilitazione di cui all’articolo
7 e all’aggiornamento della comunicazione d’inizio attivita’ o
dell’autorizzazione agrituristica da parte del comune.
6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attivita’ in precedenza
autorizzate o relativa alle superfici agricole coltivate, deve essere
comunicata, entro sessanta giorni, all’ispettorato provinciale
dell’agricoltura competente per territorio e al comune, confermando,
sotto propria responsabilita’, la sussistenza dei requisiti e degli
adempimenti di legge.
7. L’esercizio dell’attivita’ agrituristica non comporta modifica
della destinazione d’uso agricolo degli edifici interessati.

Art. 7 Certificato di abilitazione 1. L’imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o piu’ attivita’ agrituristiche, e’ tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all’esercizio dell’attivita’ agrituristica rilasciato dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, secondo le modalita’ dallo stesso previste. Il certificato di abilitazione e’ rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s’intende accolta a meno di espresso diniego dell’ufficio competente, secondo le previsioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta puo’ essere riproposta in relazione a fatti nuovi e circostanze sopravvenute. 2. L’esercizio delle attivita’ didattiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), puo’ essere sottoposto a specifico accreditamento dell’azienda agricola, rilasciato dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. 3. Allo svolgimento dell’attivita’ agrituristica continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Articolo omesso in quanto impugnato
dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto

Art. 9 Periodi di apertura e tariffe 1. L’operatore agrituristico comunica al comune e all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegna a praticare per l’anno seguente. 2. Per esigenze legate alla conduzione dell’azienda agricola e’ consentito, previa comunicazione al comune, sospendere l’attivita’ per periodi non superiori a quindici giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo minimo di apertura annuale di cui all’articolo 6.

Art. 10

Riserva di denominazione, classificazione

1. L’uso della denominazione ‘agriturismo’, ‘agrituristico’ e dei
termini attributivi derivati, in ogni forma di promozione,
pubblicita’ e comunicazione al pubblico e’ riservato alle aziende
agricole che esercitano attivita’ agri-turistica.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

Art. 11 Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche 1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari redige, con cadenza annuale, l’elenco regionale delle aziende agricole che esercitano attivita’ agrituristiche. Con le medesime modalita’ e’ predisposto l’elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate. Gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 12

Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si applica la
disposizione di cui all’articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n.
96.

Art. 13 Disposizioni applicative e competenze 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, e’ attribuita la competenza per l’attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni. 3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto alle funzioni previste dalla presente legge, e’ individuata sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui e’ effettuata l’attivita’ agrituristica. 4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel rispetto della presente legge e in conformita’ a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96. 5. L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari possono, nell’ambito delle rispettive competenze, attivare azioni promozionali per il settore dell’agriturismo.

Art. 14 Programma agrituristico. Sviluppo del settore 1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, propone il programma regionale agrituristico di durata triennale da approvare con delibera della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 2. Nelle more dell’approvazione del programma, resta valido il programma regionale agrituristico approvato ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.

Art. 15 Vincoli di destinazione 1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse destinate alle attivita’ agrituristiche, oggetto di contributi pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione per dieci anni dalla data dell’accertamento finale di esecuzione delle opere. Il vincolo e’ indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 16 Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti dall’articolo 4, nonche’ della riserva di denominazione di cui all’articolo 10, comma 1. Il Dipartimento regionale per le attivita’ sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute effettua i controlli di competenza in materia d’igiene, sicurezza alimentare e ambienti di lavoro. 2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti: a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7; b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione previsti all’articolo 15; c) verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9. 3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la modulazione delle sanzioni di cui all’articolo 18. La modulazione tiene conto di eventuali irregolarita’ nell’utilizzo di finanziamenti pubblici. Il piano e’ aggiornato e realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni e’ trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell’attivita’ di controllo. 4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati nell’anno precedente ed i relativi esiti, da trasmettere all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Art. 17 Sanzioni amministrative pecuniarie 1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attivita’ agrituristiche in assenza di autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa o della comunicazione d’inizio attivita’ di cui all’articolo 6, e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune dispone la chiusura dell’esercizio. 2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore e’ fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, l’avviso di avere utilizzato la denominazione agrituristica senza averne titolo. 3. L’operatore agrituristico in possesso dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio attivita’ ai sensi del-l’articolo 6, o in base alla precedente normativa, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei limiti e delle modalita’ prescritti dall’articolo 4, nonche’ di quelli contenuti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 4; b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9. 4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla prima violazione. 5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all’erario comunale, qualora la violazione sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni. Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono versate in apposito capitolo del bilancio regionale. 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigenti.

Art. 18

Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attivita’

1. Qualora sia accertata la violazione di uno o piu’ obblighi di
cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune
dispone la sospensione dell’attivita’ per un periodo da due a trenta
giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, e’ disposta la
sospensione dell’attivita’ per un periodo da quindici a trenta
giorni.
2. L’esercizio delle attivita’ puo’, altresi’, essere sospeso per
il tempo necessario a consentire gli adeguamenti strutturali e
organizzativi previsti dalla normativa igienico-sanitaria o di
sicurezza, o da altre disposizioni di legge.
3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente
documentate, adotta provvedimenti di divieto di esercizio temporaneo
o definitivo ovvero parziale o totale delle attivita’ agrituristiche,
qualora sia accertato che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l’attivita’ entro un anno dalla data
della notifica dei limiti e delle modalita’ di esercizio
dell’attivita’ di cui al comma 4 dell’articolo 6 ovvero abbia sospeso
l’attivita’ da almeno un anno;
b) abbia perso uno o piu’ dei requisiti soggettivi previsti
dalla legge per l’esercizio dell’attivita’ agrituristica;
c) sia incorso, durante l’anno solare, in piu’ provvedimenti di
sospensione di cui al comma 1 per un totale di oltre sessanta giorni;
d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti
dall’articolo 15.
4. Il certificato di abilitazione di cui all’articolo 7, comma 1,
e’ revocato temporaneamente o definitivamente ovvero parzialmente o
totalmente nei seguenti casi:
a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo stesso e’
stato rilasciato;
b) adozione del divieto di esercizio di cui al comma 3;
c) mancato avvio dell’attivita’ agrituristica entro i quattro
anni successivi alla data di rilascio del certificato di
abilitazione.
5. L’accreditamento regionale per le attivita’ didattiche e’
revocato secondo le modalita’ e le procedure determinate dal
competente dipartimento dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari.

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